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La difesa integrata obbligatoria

lunedì 7 luglio 2014

Non solo limitazioni e costi aggiuntivi per le aziende, ma anche opportunità di innovazione e crescita

Con oltre un anno di ritardo rispetto al termine previsto dalla Direttiva 2009/128/CE, a fine gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2014 il Decreto di adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). In linea con le politiche comunitarie sempre più attente alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale, il decreto ha stabilito un quadro normativo per un uso sostenibile dei pesticidi al fine di ridurne i rischi e l’impatto sulla salute umana e sull’ambiente.

Uno dei punti principali del PAN, destinato ad avere ripercussioni dirette sulle singole aziende agricole, è l'applicazione obbligatoria dei principi della difesa integrata. In realtà il Piano prevede due livelli di difesa integrata: uno – appunto – obbligatorio, ma anche un livello ulteriore facoltativo, che verrà sostenuto da un regime di premialità (assegnazione di marchi tipici e, presumibilemte, incentivi economici).

Ma torniamo alla difesa obbligatoria. “Per il livello obbligatorio non si prevedono limitazioni all’uso dei prodotti fitosanitari in commercio che, comunque, dovranno essere utilizzati secondo i principi della difesa integrata declinati nell’allegato III del Decreto attuativo della Direttiva.” Ogni regione dovrà stilare delle linee guida e norme tecniche di produzione integrata (Disciplinari di produzione integrata), che però dovranno comunque includere il monitoraggio agrometeorologico e fitosanitario. Citando ancora il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale:

La difesa integrata obbligatoria prevede: a) l’applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti; b) l’utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti; c) il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate; d) l’uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l’ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo.

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a: a) dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; b) dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento descritti nei paragrafi A.7.2.1 e A.7.2.2; c) bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; d) materiale informativo e/o manuali per l’applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.

Entrare nel dettaglio delle normative che regolano ogni singola regione è senza dubbio un compito lungo e farraginoso (in questo senso una semplificazione e uniformazione delle regole da seguire sarebbe più che auspicabile), ma ci sono cose che sarà necessario sapere per non rischiare di incorrere in sanzioni. Per la Regione Lazio, ad esempio, "Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM)," viene specificata la profodità massima di lavorazione del suolo per le diverse colture a partire dalla pendenza del terreno, è prevista la redazione di un Piano di concimazione, l'irrigazione è regolata da norme precise e i prodotti devono sempre essere identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri prodotti ottenuti con metodi produttivi diversi. 


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